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Documento programmatico

Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo

Segnalazioni e Comunicazioni

Descrizione

Il sistema di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo nell'Istituto comprensivo di Cosio Valtellino

Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo è un impegno di civiltà che richiede lo sforzo di tutta la comunità educante -dirigente, docenti, genitori, studenti e personale ATA- chiamata nella sua totalità a riflettere, pensare e mettere in campo azioni mirate.

Formazione e informazione di tutta la comunità educante costituiscono la base primaria per riconoscere segnali anticipatori dei fenomeni del cyberbullismo e di contrastarli sul nascere.

Osservazioni sistematiche e costante monitoraggio delle dinamiche relazionali consentono di individuare e di arginare tempestivamente possibili inneschi dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 

Interventi rapidi e mirati, in cui ogni attore della comunità pone al servizio del benessere degli studenti le proprie competenze in relazione al proprio ruolo in una visione di sistema, consentono di ridurre eventuali ripercussioni sugli equilibri funzionali dei gruppi. 

Nel 2017 la Legge n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" ha istituito provvedimenti per le condotte ascrivibili al fenomeno del cyberbullismo ovvero “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”

La suddetta legge definisce la conseguenza di atti ascrivibili al fenomeno del cyberbullismo, commessi da minorenni che abbiano compiuto quattordici anni, stabilendo per essi la Procedura dell’ammonimento del questore, ovvero “la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni. (...) Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.”

Va ricordato che gli atti che rientrino, invece, nei reati di cui agli articoli 594 (Ingiuria), 595 (Diffamazione) e 612 (Minaccia) del codice penale e all'articolo 167 (Diffusione di dati personali) del codice per la protezione dei dati personali, sono passibili di querela o denuncia da parte dell'offeso e seguono altro iter giuridico.

La più recente Legge 70 del 2024 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo” istituisce provvedimenti anche per le condotte ascrivibili al fenomeno del bullismo, definendolo  come segue: per bullismo “si  intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.” 

La legge 70/2024 stabilisce. quindi, che il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di bullismo e di cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle Linee di orientamento di cui all'articolo 4, ovvero “le scuole nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle  risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale  elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti  di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti. (...) I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente   legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati  volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità  sociale, i minori artefici di tali condotte.

Il Dirigente scolastico informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il Dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative” di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835», ovvero “Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà  manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato,

previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri

esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. Il competente servizio sociale, (...) definisce il contenuto del progetto di intervento educativo (...). Esso può prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. (...) Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione, con decreto motivato, può, in via alternativa:

1) dichiarare concluso il procedimento;

2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;

3) disporre l'affidamento temporaneo del minorenne ai servizi sociali;

4) disporre il collocamento temporaneo del minorenne in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale.

I provvedimenti (...) sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilita' genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori.

 

 

La Legge 70 del 2024 definisce anche che la scuola deve

- impegnarsi a “porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza”; 

-adeguare il Patto educativo di corresponsabilità;

-prevedere le attività' di formazione, curriculari ed extracurriculari, a favore degli studenti e delle loro famiglie;

-collaborare con le famiglie per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

 

Per tutte le ragioni su esposte, è doveroso intraprendere sin da subito percorsi di prevenzione attraverso azioni di informazione e formazione che coinvolgano direttamente studentesse e studenti e famiglie, nell’ottica di un generale miglioramento delle competenze civiche e sociali e di cittadinanza digitale, dello sviluppo di un pensiero critico, della costruzione di una comunicazione corretta in cui siano abolite le “parole ostili”, della capacità di saper stare nella Rete in modo responsabile, conoscendo i concetti di web reputation, grooming, fake news etc.

Sulla base del quadro normativo e con l’intento di  perseguire un più ampio progetto formativo di tutela e benessere a scuola e fra pari, nonché di riduzione di possibili insorgenze di dis-equilibri disfunzionali, il nostro Istituto ha elaborato il  Regolamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo - I.C. Cosio, contenente 

  • I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (da leggere attentamente prima di procedere alla segnalazione di un presunto fenomeno di bullismo o cyberbullismo)
  • Riferimenti normativi
  • Codice della scuola per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo
  • Protocollo di intervento in caso di bullismo e cyberbullismo
  • Le sanzioni disciplinari
  • Moduli di segnalazione 
  • Riferimenti utili 

Il nostro Istituto ha, inoltre, elaborato il documento di E-policy in cui è possibile ritrovare Regole e consigli per l’uso delle nuove tecnologie.

Il nostro Istituto, infine, promuove 

-l’informazione e la formazione delle studentesse e degli studenti con un Progetto ad hoc rivolto alle classi prime e seconde della Scuola secondaria di primo grado, tenuto direttamente dal Referente di Istituto per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

-l’informazione e la formazione dei genitori mediante serate, organizzate nell’ambito del progetto Scuola in ascolto, gestito dalla rete di scuole di Ambito 32, volte ad un’ampia azione di sensibilizzazione sulla conoscenza e sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Il Dirigente scolastico ha altresì provveduto alla  Nomina del Team antibullismo per la gestione delle emergenze e alla Nomina del Tavolo permanente di monitoraggio  dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

 

Per procedere alla segnalazione di possibili casi di bullismo o di cyberbullismo, è possibile rivolgersi al  seguente contatto:  referentebullismo@iccosiovaltellino.edu.it