Personale non a tempo indeterminato

Riferimenti normativi:
Art. 17, c. 1,2, D.lgs. n. 33/2013

Art. 17 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1,  con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

 

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Considerato che, nelle scuole, gli incarichi non a tempo indeterminato sono conferiti esclusivamente in sostituzione dei titolari assenti(Docenti e personale ATA) e che i compensi sono determinati a livello nazionale, tramite i contratti collettivi, gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato si ritengono assolti con l'elenco dei contratti stipulati, aggiornato annualmente al termine di ogni anno scolastico. Per ulteriori informazioni sui contratti a tempo determinato stipulati  da questa istituzion scolastica è possibile consultare l'albo online di questa istituzione scolastica

 

 

 

Documenti:

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Amministrazione Trasparente

    • OIV
      Art. 10, c. 8, lett. c, D.lgs. n. 33/2013
    • Prevenzione della corruzione
      Art. 43, c. 1 del D.lgs. n. 33/2013, Art. 18, c. 5, D.Lgs 39/2013, Art. 1, c. 3, 14 della L. n 190/2012 e Delibera Anac 430/2016
    • Dati ulteriori
      Art. 7-bis, c. 3, D.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 9, lett. f), L. n. 190/2012